Nei nostri cantieri la sicurezza è una priorità
La sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri in particolare è un tema ricorrente e di attualità.
Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), fra le altre cose, ha parzialmente ridefinito la disciplina precedente (d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) ove, diversamente da quanto disposto in precedenza, la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta.
La sicurezza presenta 3 elementi cui prestare attenzione:
- La valutazione di tutti i rischi concreti e la conse-guente predisposizione delle misure idonee a pre-venirli (misure di prevenzione e protezione)
- la comunicazione dei rischi e delle misure di pre-venzione e protezione, attraverso l’informazione e la segnaletica
- l’attuazione delle misure di prevenzione e prote-zione in relazione ai rischi preventivati e a quelli eventualmente insorgenti in fase esecutiva
È doveroso riassumere alcuni principi fondamentali che devono essere compresi dai decisori:
- la sicurezza è un valore e come tale va salvaguar-dato con tutti i mezzi
- la sicurezza va garantita sempre e comunque: non sono ammissibili deroghe
- bisogna considerare gli adempimenti per la sicu-rezza PRIMA di confermare un’offerta e non ri-chiedere incartamenti già pronti il momento stes-so dell’ingresso del personale nel luogo di lavoro (perché questo è fisicamente impossibile)
La sicurezza deve essere perseguita, preventivamente, attraverso gli strumenti a disposizione:
- Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- Piano operativo di sicurezza (POS)
- Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
- Fascicolo dell’opera (FO)
- Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni pe-riodiche e delle informazioni trasmesse
Le misure di sicurezza, intese come misure di prevenzione e/o di protezione dai rischi, debbono essere sempre garantite, indipendentemente dal tipo di cantiere, in quanto il diritto alla salute (cfr. art. 32 della Costituzione) costituisce un diritto indisponibile (vedi. Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2008 n. 12348).
Consegue, pertanto, che la disciplina prevista per i cantieri impone sempre e comunque degli obblighi in capo a determinati soggetti, obblighi che possono essere ricondotti a due fattispecie (vedi paragrafo 1.4):
- generali: quelli cioè che sussistono sempre, anche in termini di adempimenti (es.: la disposizione che obbliga la qualificazione degli operatori, prescri-vendo il possesso di specifica idoneità tecnico-professionale)
- specifici: quelli che si determinano al ricorrere del-le condizioni previste (es.: obbligo di nominare i coordinatori e, quindi, di redigere il PSC, ecc.)
La materia della sicurezza del lavoro è penalmente rilevante, nel senso che le violazioni alla normativa di tutela sono sanzionate penalmente (come reati contravvenzionali o come delitti).
La responsabilità penale, come ampiamente noto, è personale (art. 27 della Costituzione), la quale richiama il concetto di colpevolezza propria (reato omissivo o commissivo) e non per fatto altrui.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
- la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, defi-nendo vie o zone di spostamento o di circolazione
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoc-caggio e di deposito dei vari materiali, in particola-re quando si tratta di materie e di sostanze perico-lose
- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro
- le interazioni con le attività che avvengono sul luo-go, all’interno o in prossimità del cantiere
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicu-rezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione
La figura professionale del coordinatore della sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri. Si tratta di una figura chiave che si trova nella posizione intermedia, tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere.
L’operato del coordinatore richiede conoscenze sempre più specifiche, oltre che un continuo aggiornamento sull’evolversi normativo.
È una figura che si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente ricoperti anche da due professionisti diversi; distinguiamo, pertanto, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
La figura del CSP la troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Come già evidenziato i suoi compiti essenziali riguardano:
- la redazione del piano di sicurezza e di coordina-mento (PSC)
- la predisposizione del fascicolo sulle caratteristiche delle lavorazioni
Il CSP deve, infatti, coordinare anche le misure preventive per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
ll CSP, una volta nominato, avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori al momento delle scelte logistiche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente
Si segnala che i costi della sicurezza debbono essere inseriti nel PSC, a cura del CSP; inoltre, nel caso di lavori pubblici, tali costi debbono essere indicati nel quadro economico, al fine di non essere assoggettati a ribasso d’asta.
La definizione dei costi della sicurezza assume, pertanto, valore contrattuale.
Il CSE viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie.
La nomina del CSE è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.
È un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha sostanzialmente compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere.
Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente, o al responsabile dei lavori, e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto (individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che questa abbia espressamente accettato tale incarico).
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